Equipage si prefigge la massima trasparenza nei rapporti con i clienti, informandoli sui propri diritti e doveri, con la certezza di offrir loro il miglior rapporto qualita' /prezzo ed un elevato standard di garanzie.
Fondo di Garanzia
In questi ultimi anni abbiamo assistito alla promulgazione di diverse norme, di matrice europea, che hanno via delineato il ¨consumatore¨quale nuova figura sulla quale convergono una serie di diritti.
Con decreto del Ministero dellíndustria, del commercio e dell'artigianato del 23/7/1999 n.349 il legislatore ha adottato il regolamento recante norme per la gestione e il funzionamento del fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico previsto dall'art.21, comma quinto, del lgs. N. 111/95 - attuativo della direttiva Cee n. 90/314 - concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.
Senza voler entrare in una dettagliata disamina dei singoli articoli del provvedimento segnaliamo come esso preveda, attraverso l'istituzione di un fondo nazionale di garanzia, un articolato sistema di granzie per il consumatore/turista allorchè ricorra per lo stesso una situazione di pregiudizio economico a causa del fallimento o dell'insolvenza del venditore o dell'organizzatore ovvero una situazione di pericolo durante il suo soggiorno in un paese straniero.
Diritto di recesso
Si tratta di un ulteriore tassello, sicuramente non l'ultimo, di una serie di leggi volte alla tutela del soggetto consumatore individuabili, principalmente, nel d.lgs. N.50/92 - attuativo della direttiva Cee n. 85/577 - che introduce il diritto di recesso a favore del consumatore per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali e che si estende anche al settore turistico relativamente ai contratti conclusi per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha consultato senza la presenza dell'operatoree commerciale. La legge sovracitata introduce cioè l'obbligo del venditore di informare correttamente e per iscritto il consumatore, indicando i terminij (minimo 7 giorni), le modalità (raccomandata a.r.), il nome del venditore o, se diverso, dell'eventuale soggetto al quale deve essere inviata la comunicazione del recesso. Tale informazione deve essere riportata sul catalogo, su altro eventuale documento illustrativo o sulla relativa nota d'ordine, sempre con la stessa evidenza grafica o con caratteri più evidenti rispetto a quelli delle altre informazioni, qualora, come richiesto dalla legge, il successivo contratto sia concluso fuori dai locali commerciali (ad es. in alberghi od in fiere).
Pubblicità ingannevole
Dello stesso anno è il d.lgs n. 74/92 - attuativo della direttiva Cee n. 84/450 - volto alla tutela del consumatore dalla pubblicità ingannevole. Esso trova applicazione anche in ambito turistico. Posto che per pubblicità si intende qualsiasi forma di messaggio diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale allo scopo di promuovere prestazioni di opere o di servizi, per pubblicità ingannevole deve intendersi qualsiasi forma di pubblicità che in qualunque modo, compresa alla sua prestazione, induca o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o possa pregiudicare il loro comportamento economico. Di conseguenza sono state censurate, in passato, le pubblicità su catalogo di alberghi qualificati di categoria superiore rispetto a quella effettiva, ovvero alberghi descritti come dotati perticolari comfort e/o di servizi nonesistenti o non disponibili oppure non funzionanti o solo parzialmente funzionanti o non adeguatamente attrezzati, quali, per esempio, la spiaggia, la piscina, il ristorante, la palestra oppure che riportavano dati ingannevoli in relazione alla capienza della camera ed alla presenza di una terrazza.